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Enzo Bianco “torna” candidabile: accolto il ricorso alla Corte di Cassazione

Il già Ministro degli Interni e sindaco di Catania Enzo Bianco ha avuto accolto il ricorso alla Corte di Cassazione riguardo la sua incandidabilità lo scorso anno durante la campagna elettorale amministrativa.

Le dichiarazioni di Enzo Bianco

Sono davvero soddisfatto: oggi le Sezioni Riunite della Corte di Cassazione hanno dato pienamente ragione al ricorso presentato dai miei legali in merito all’interdizione comminata dalla Corte dei Conti sulle vicende relative al bilancio del comune di Catania. Lo hanno fatto senza rinvio, quindi sposando in pieno le nostre argomentazioni…Oggi è una giornata molto importante, perché la Cassazione ha fissato un principio chiaro nella nostra giurisprudenza. Ringrazio gli avvocati Sciaudone, Mattarella e Liuzzo, dello studio Grimaldi Alliance, che hanno seguito tutta la vicenda. Continuerò, da oggi con molta più serenità, a dimostrare in ogni sede la correttezza e la trasparenza dei miei comportamenti”.

La nota sul dispositivo

Il dispositivo ha “cassato senza rinvio la sentenza nella parte in cui dichiara, nei confronti di Bianco, la incandidabilità per dieci anni alle cariche di sindaco, di presidente di regione o provincia, di consigliere comunale, provinciale o regionale, del Parlamento e del Parlamento europeo, nonché il divieto di ricoprire la carica di assessore comunale, provinciale o regionale, né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici, o di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni e organismi pubblici e privati”.
Le Sezioni Riunite della Suprema Corte di Cassazione hanno “chiarito che vi sia stato un travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei Conti, così come individuati dall’articolo 133 cgc, per avere, nella specie, il giudice contabile dichiarato, nei confronti del ricorrente, l’incandidabilità ed il divieto di ricoprire determinate cariche per un periodo di dieci anni”. In definitiva da parte della Corte dei Contivi è stata la chiara assunzione di un potere giurisdizionale non spettante al giudice contabile”.

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