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Il Tar Sicilia boccia gli ambulatori fuori dalle farmacie:”Illeggittimo”

Il Tar Sicilia accoglie il ricorso presentato da medici accreditati che “ha decretato la sospensione della nota protocollo 22.991 del 14 maggio 2024 dell’assessore alla Salute della Regione Siciliana“, “della nota protocollo 58.767 del 10 novembre 2023 del Dirigente generale del Dipartimento regionale per la Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute della Regione Siciliana” e “di ogni altro atto connesso presupposto e o conseguenziale che possa risultare lesivo per le ricorrenti“; uno dei soggetti che ha presentato ricorso è proprio il Cimest Sicilia.

In cosa consiste il provvedimento

L’assessore regionale di competenza aveva stabilito l’erogazione da parte dei farmacisti, dei servizi sanitari a carico del Sistema Sanitario nei locali esterni distaccati dalla farmacia, con la sola preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda sanitaria competente, consentendo di fatto ai farmacisti l’apertura di ambulatori polispecialistici in locali esterni dalla farmacia sulla base del solo parere igienico sanitario dell’Asp di competenza.

Le dichiarazioni congiunte dei dirigenti del Cimest Sicilia

La sentenza del Tar Sicilia manda al macero un provvedimento illegittimo. Le prestazioni sanitarie che le farmacie dei servizi avrebbero potuto erogare per conto ed a carico del Ssn sono esattamente le medesime di quelle erogate dai centri della specialistica ambulatoriale convenzionata. Nelle strutture che sarebbero state aperte non vi sarebbe stata alcuna salvaguardia sanitaria che invece è obbligatoria nei veri studi medici. Il provvedimento avrebbe quindi cancellato tutte le misure volte ad assicurare la massima garanzia della efficienza quali quantitativa del servizio e dunque la più elevata tutela della salute. Esigenza, quest’ultima, che può, all’evidenza, essere garantita soltanto dal rigoroso rispetto di tutti i requisiti e di tutti i parametri, normativamente imposti per ottenere l’autorizzazione e l’accreditamento, prescritti al fine di erogare le prestazioni che ne occupano in convenzione col Ssn. Cosa che, ovviamente, una farmacia non può assolutamente garantire. Addirittura la norma prevedeva che il direttore sanitario di questi ambulatori medico fosse il farmacista calpestando ogni norma di legge che invece obbliga ogni struttura medica ad avere un direttore sanitario medico ed addirittura anche specialista. Nulla contro i farmacisti dei quali riconosciamo la preparazione di grandissimo rispetto per la farmaceutica ma certamente non per la medicina”.

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