Responso Tar Sicilia sulle prestazioni: le posizioni delle parti in questione
Continua il “botta e risposta” tra farmacisti e medici accreditati sull’erogazione o meno in Sicilia di servizi e o prestazioni, nello specifico in merito all’ultimo responso del Tar Sicilia sulle prestazioni in locali esterni alle farmacie.
La posizione di Federfarma
“Facendo riferimento alle decisioni assunte dal Tar Sicilia a fronte del ricorso presentato da taluni ambulatori, poliambulatori e laboratori d’analisi per l’esecuzione dei servizi da parte delle farmacie territoriali, Federfarma ritiene doveroso confutare le fantasiose e strumentali ricostruzioni operate da chi, evidentemente, disconosce finanche le più elementari norme che regolano l’esecuzione dei servizi in farmacia. In estrema sintesi il Tar Sicilia ha sì accolto le istanze di sospensiva dei ricorrenti ma limitatamente all’utilizzo di locali esterni per eseguire prestazioni richieste dall’amministrazione regionale siciliana, mentre l’ha decisamente negata per quanto riguarda l’esecuzione di tutti i servizi nei locali interni della farmacia, in piena coerenza con quanto dispone il Decreto Legislativo 153/2009. L’effetto della pronuncia del Tar Sicilia è quindi facilmente riassumibile: le farmacie continueranno ad erogare, nei locali della farmacia, tutti i servizi relativi alla sperimentazione della “farmacia dei servizi”, così come richiesti dalla Regione Siciliana per intercettare le esigenze di salute della popolazione e come previsto dal Decreto Legislativo 153/2009. Quelle stesse farmacie potranno continuare ad eseguire le vaccinazioni e i test diagnostici che prevedono il prelievo di campione biologico a livello nasale, salivare ed orofaringeo…Quanto sopra a totale confutazione di ogni diversa fuorviante interpretazione delle decisioni del Tar Sicilia, ribadendo che proprio quel Tribunale Amministrativo ha stabilito nelle ordinanze che la decisione della Regione Siciliana…Ancora una volta, insomma, è stato ribadito che farmacie e laboratori ambulatori rispondono a regole completamente diverse, laddove le prime sono soggetti convenzionati con il Ssn e soggiacciono al controllo delle Asl, mentre i secondi sono “privati accreditati” e soggiacciono ad un diverso complesso di regole, sia per quanto attiene all’utilizzo delle infrastrutture che per l’esecuzione dei servizi“.
Le dichiarazioni di Salvatore Gibiino di Sbv Uap
Pronta la replica del presidente regionale e nazionale di Sbv Uap (Unione ambulatori e poliambulatori e Sindacato Branche a Visita) Salvatore Gibiino che risponde così sul responso del Tar Sicilia recentemente pronunciato:
“La pronuncia del Tar Sicilia ribadisce la piena legittimità del farmacista a eseguire, nei locali della farmacia, tutte le prestazioni sanitarie della ‘farmacia dei servizi’ nell’ambito del quadro normativo tracciato dal Decreto Legislativo 153/2009 e dai successivi provvedimenti legislativi, precedenti provvedimenti legislativi…Facciamo solo alcuni esempi sulla illegitimità ad aprire ambulatori sia interni che esterni alle farmacie se non si applicano le seguenti normative…Le attività erogate presso le farmacie devono essere effettuate nei limiti dei rispettivi profili professionali, nonché nel rispetto delle altre disposizioni di legge e sotto la vigilanza dei preposti organi regionali…Lo stesso decreto all’articolo 3, a proposito degli Ecg, Holter Ecg, pressori eccetera, impone che la telecardiologia debba effettuare il collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifci requisiti tecnici”.
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