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Covid. Obiettivo: limitare la diffusione della variante omicron

Con il decreto “Festività” il Governo Draghi ha dato una nuova stretta sui “Green Pass” per cercare di contenere al massimo la diffusione della variante omicron e anche per incrementare la vaccinazione e le terze dosi.

È stato esteso, pertanto, l’obbligo della certificazione verde rafforzata alle manifestazioni sportive e culturali.

Di seguito vengono date le principali indicazioni sui contenuti del nuovo decreto.

Per accedere alle attività sportive al chiuso di piscine, palestre, sport di squadra, al chiuso occorrerà avere il super “Green pass”.

Stessa cosa per l’accesso a musei, mostre e centri benessere, centri termali, con esclusione per le attività di assistenza terapeutica e riabilitazione.

Il Green pass rafforzato occorre anche per l’accesso a parchi tematici e di divertimento al chiuso, centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Il Green pass rafforzato è reso obbligatorio anche nel caso di consumazione al banco nei bar e nei ristoranti.

Lo stesso decreto stabilisce che la Certificazione verde rafforzata è richiesta anche per gli spettatori di eventi sportivi, per coloro che prendono parte a feste o accedono alle discoteche o a cerimonie pubbliche.

Con il decreto del 23 dicembre il Governo ha anche ridotto, a partire dal primo febbraio 2022, la validità della certificazione verde da 9 a 6 mesi dall’ultima dose di vaccino dando anche la possibilità di avere inoculata la  terza dose di vaccino dopo 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

Ma cos’è il super Green pass (o certificazione verde rafforzata)?

È la certificazione rilasciata soltanto a seguito della vaccinazione o della guarigione dal Covid.

Per coloro che si sottopongono al solo tampone hanno il Green Pass di base della durata di uno o due giorni e che garantisce poche libertà.

Inoltre nel decreto del 23 dicembre è stato reintrodotto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto anche in zona bianca, anche in luoghi non affollati, mentre per l’ingresso nei locali al chiuso quali cinema, teatri e mezzi di trasporto è stato reso obbligatorio l’uso della mascherine a maggiore protezione del tipo FFP2.

La mascherina FFP2 è obbligatoria anche per l’accesso a spettacoli aperti al pubblico e per eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto.

In tutti questi casi è anche vietato, al chiuso, il consumo di cibi e bevande.

L’obbligo di mascherina tipo FFP2 vale, come detto, per l’accesso a tutti i mezzi di trasporto, quindi trasporto pubblico locale quali bus e metropolitane e mezzi a lunga percorrenza quali treno e aereo.

Si pone infine il problema dei costi della mascherine FFP2.

È facilmente comprensibile che a una maggiore richiesta di questo tipo di mascherine seguirà, purtroppo un aumento dei prezzi, secondo la legge del mercato.

Sarebbe utile, in questo caso, un intervento governativo volto a calmierare i prezzi, magari diminuendo l’IVA su questo prodotto.

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