Covid-19, nuovo decreto per contrasto emergenza epidemiologica. Niente zona gialla. Scuole aperte fino alla prima media anche in zona rossa
Dopo una lunga riunione del Consiglio dei Ministri è stato emesso il Decreto Aprile 2021 per disciplinare le attività durante l’emergenza sanitaria dal 7 al 30 aprile prossimi.
Il decreto è composto da 12 articoli ed entrerà in vigore il 7 aprile, dopo le festività pasquali.
In particolare il decreto prevede ulteriori misure per contrastare l’emergenza epidemiologica dovuta al covid-19.
In particolare in tutte le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano si applicano le norme per la zona arancione o per la zona rossa (dal 7 al 30 aprile non vi saranno territori che possano collocarsi in zona gialla);
Spostamenti. Solo nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
E’ stato prorogato anche il divieto di spostamento tra le regioni. I confini potranno varcarsi soltanto per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza” con l’autocertificazione.
Nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) come invece sarà permesso nel weekend di Pasqua quando tutta Italia sarà in rosso.
Capitolo scuola. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome.
Inoltre nei territori in zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.
Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica.
Sull’intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi special.
Responsabilità dei medici che effettuano le vaccinazioni. è esclusa la punibilità degli operatori sanitari impegnati nella campagna di vaccinazione anti covid-19 quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.
Obbligo di vaccinazione per gli Operatori sanitari. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento dell’attività professionale.
Svolgimento di concorsi pubblici. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo.